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Errori al seggio, respinto il ricorso di Antonello Ingrassia

”nessuna anomalia visibile nel verbale”. l’articolo del gds

Errori al seggio, respinto il ricorso di Antonello Ingrassia

O l'errore materiale è immediatamente percepibile dai verbali elettorali o il ricorso al Tribunale amministrativo rischia, nella maggior parte dei casi, di trasformarsi in un nulla di fatto. È una sentenza che potrebbe porre un freno al fiume di ricorsi presentati dopo il voto, quella emessa dalla seconda sezione Tar di Palermo. Il presidente Anna Pignataro, il referente Giuseppe La Greca e l'estensore Sebastiano Zafarana hanno ritenuto inammissibile l'impugnativa di Antonio Ingrassia, candidato a consigliere comunale a Misilmeri alle ultime elezioni. Ingrassia nella tornata conclusasi al ballottaggio, fra novembre e dicembre, risultò il primo dei non eletti della lista «Il sindaco della gente». L'unico seggio di quel partito, per una differenza di 9 voti, venne attribuito a Francesca Sucato. Un'elezione, per Ingrassia, «viziata dalla mancata attribuzione in favore del ricorrente di 10 voti nella sezione elettorale 2,  nonostante le relative schede recassero una valida espressione di voto», che «discenderebbe da un errore di trascrizione dei voti espressi a favore del candida-

to Ingrassia, indicati in numero di 8 nel verbale sezionale, a fronte dei 18 voti indicati nella tabella di scrutinio». Avendo i giudici amministrativi la possibilità di accedere soltanto al verbale di sezione (atto pubblico) e non alla tabella di scrutinio, il ricor-rente, in riferimento al presunto errore di trascrizione, ha fornito un principio di prova. Ovvero due dichiarazioni sostitutive nelle quali un rappresentante di lista e un elettore sostengono di aver visto che Ingrassia aveva ottenuto 18 voti.

Nel costituirsi in giudizio, la controparte Francesca Sucato, difesa dall'avvocato Benedetta Zerbo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In altre parole, il legale della consigliera eletta ha fatto notare che, non trattandosi di errore materiale, il Tar non sa-rebbe potuto andare avanti, se non prima della proposizione di una querela di falso al tribunale ordinario. Per questo la controinteressata ha citato una recente pronuncia del Consiglio di Stato in adunanza plenaria che lo scorso 20 novembre, dopo un annoso contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto necessario tenere distinte da un lato «le doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenen-do che lo stesso non espone i fatti co-me realmente accaduti», e dall'altro «le doglianze con le quali, fermo quanto emerge dal verbale, il ricor-rente lamenti che le detèrminazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima appli-cazione della normativa che regola le operazioni in questione». Per i giudici amministrativi la vicenda in esame rientra nella prima ipotesi. E in questi casi l'adunanza plenaria conferma la forza del «verbale sezionale che in quanto atto pubblico non può essere validamente contrastato se non mediante querela di falso, e che pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio». Insomma, secondo il Tar l'errore di trascrizione invocato da Ingrassia avrebbe dovuto essere «chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell'atto senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà». Ma in questo caso l'esame del verbale «non palesa errori evidenti ed intrinseci dell'atto che siano riconducibili riconducibili ictu loculi (a colpo d'occhio, ndr), dal Collegio, senza necessità di alcuna indagine istruttoria». E mancando la querela di falso da parte di Ingrassia, i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso

Tratto da Giornale di Sicilia

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2 Commenti

  1. Daniela

    Francesca sei unica non ci sono altre parole hai vinto onestamente. Pultroppo molte persone ti davano per sconfitta ma alla fine sei stata una grande e hai vinto ONESTAMENTE.

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