Nel dicembre del 2012 i misilmeresi Giordano Antonino e Giovanni venivano posti agli arresti domiciliari dal GIP del Tribunale di Lucca in quanto ritenuti responsabili, in concorso, di intestazione fittizia di beni e per non aver comunicato le variazioni patrimoniali al nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
In Primo grado il Tribunale di Lucca condannava Antonino a due anni e due mesi di reclusione e Giovanni ad un anno e sei mesi di reclusione per entrambi i reati contestati.
La difesa rappresentata dagli Avv.ti Maurizio Campo e Valerio Vianello del Foro di Lucca, ai quali in appello si è aggiunto l’Avv. Salvatore Gugino del Foro di Palermo, ha impugnato la sentenza ed in data 09/12/2016 la Corte di Appello di Firenze ha assolto con amplia formula liberatoria perchè il fatto non costituisce reato entrambi gli imputati dal reato di intestazione fittizia di beni ed ha condannato il solo Giordano Antonino ad anni due di reclusione per non aver comunicato variazioni patrimoniali alla Guardia di Finanza.
Le motivazioni della sentenza sono state depositate nei giorni scorsi e dall’esame delle stesse si evince che, per ammissione della Guardia di Finanza, nonché della Corte di Appello di Firenze, che ha assolto entrambi gli imputati del reato più grave, non è stata operata alcuna intestazione fittizia di beni in quanto le villette costruite nel territorio di Lucca dalla ditta Giordano Giovanni e dalla società 2 G Costruzioni della quale è legale rappresentante quest’ultimo, sono state costruite e realizzate con somme provenienti da atti di mutuo e scoperture bancarie ed i Giudici di Appello hanno escluso qualsivoglia immissione di liquidità sospetta.
Tra l’altro nel corso dell’istruttoria dibattimentale i finanzieri che hanno condotto le indagini hanno riferito che la contabilità di entrambe le Società fosse cristallina, corretta e regolarmente tenuta.
La Corte di Appello di Firenze ha condannato il solo Giordano Antonio in quanto, essendo stato condannato nel lontano 2004, per associazione mafiosa, aveva l’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali.
Sotto tale profilo la difesa sta già preparando il ricorso per Cassazione ritenendo ingiusta e contraddittoria la motivazione della sentenza in quanto, se da un lato i Giordano sono stati entrambi assolti con formula piena per intestazione fittizia beni , ciò comporta che non vi è stata alcun atto fraudolento di attribuzione e le villette sono di proprietà delle società riconducibili a Giordano Giovanni.
Conseguentemente non si capisce, ad avviso della difesa, per quale motivo il padre Antonino doveva comunicare variazioni patrimoniali in relazione a redditi che non sono propri.
Ciò, a maggior ragione che la Procura Generale di Firenze non ha impugnato l’assoluzione con formula piena pronunciata per intestazione fittizia. In conclusione siamo in presenza di una vicenda che in secondo grado si è notevolmente ridimensionata e per ammissione della Corte di Appello di Firenze le due Società hanno correttamente consentito la tracciabilità lecita delle somme utilizzate per la realizzazione delle villette in provincia di Lucca.
Con il deposito delle motivazioni è stata fatta “giustizia” in quanto all’epoca dell’arresto la stampa siciliana che toscana , con molta enfasi avevano ingigantito la vicenda facendo, ingiustamente ed infondatamente riferimento alla mafia siciliana che andava ad operare in Toscana. Tesi questa smentita sia in primo grado che in appello.
Alla fine di tale complessa vicenda resta soltanto una contestazione residuale che ha per oggetto l’acquisto , a rate, di una autovettura che, in quanto variazione patrimoniale, doveva essere comunicata alla Guardia di Finanza.
Sul punto la difesa farà valere in Cassazione l’errore del fatto in quanto non si può pretendere cheun soggetto , mai informato di tale adempimento, possa conoscere tutte le legislazioni in materia.